A partire dal 13 agosto 2013 tutti i professionisti iscritti all’Albo degli Architetti devono aver acceso obbligatoriamente la polizza RC professionale obbligatoria. Questo ordine di professionisti infatti non è rientrato nello slittamento che era stato inizialmente previsto dal governo. La polizza di responsabilità civile è quindi diventata obbligatoria con il D.P.R. 137/2012 del 7 agosto 2012.
I rischi della professione e la copertura assicurativa – Come ben sappiamo la polizza RC professionale obbligatoria è stata introdotta per tutelare i clienti dai rischi che queste professioni comportano, tutela che ovviamente va a vantaggio anche dei professionisti stessi che in questo modo in caso di problemi hanno un’assicurazione pronta ad aiutarli e non devono sborsare soldi di tasca propria. Ma quali sono i rischi della professione di architetto? I rischi di questa professione sono ovviamente connessi agli errori umani che gli architetti possono commettere, errori che ovviamente non vengono commessi in modo volontario e che sono il frutto di inadempienza o, nella maggior parte dei casi, di negligenza. Gli architetti possono ad esempio fare dei calcoli sbagliati in fase di progettazione, possono sbagliare l’altezza di un pilastro, la larghezza del vano delle scale e simili. Gli architetti possono dimenticare di osservare inoltre le norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e possono commettere errori anche nella direzione e nella gestione dei lavori. La copertura assicurativa RC professionale copre gli architetti in caso questi errori vengano commessi e permette ai clienti di ottenere il risarcimento necessario. La copertura assicurativa copre anche le eventuali spese legali ovviamente.
Altre informazioni sulla copertura: la retroattività – La polizza RC professionale obbligatoria offre una copertura solo per le richieste di risarcimento che vengono presentate durante il periodo di validità della polizza assicurativa. I clienti degli architetti possono però richiedere un rimborso anche per errori che sono stati commessi in passato. La polizza RC professionale obbligatoria per gli architetti gode infatti della retroattività. Il periodo di retroattività previsto dalla polizza base è di 2 anni, pagando un extra però è possibile arrivare a coprire anche tutti gli anni precedenti.
Le richieste di risarcimento che non rientrano nella polizza – Abbiamo chiarito quali sono i risarcimenti che rientrano nella copertura. Cerchiamo adesso di chiarire quali sono invece le richieste che non possono in alcun modo trovare una soluzione nella polizza RC professionale obbligatoria. Non sono coperte le richieste che riguardano atti illeciti di cui l’architetto era a conoscenza che sono avvenuti prima che avesse inizio la polizza, i beni o i prodotti che siano stati venduti direttamente dall’assicurato o da sub-appaltatori dell’assicurato, che siano stati riparati, modificati o installati o infine le richieste che riguardano l’utilizzo di terreni, fabbricati, mezzi di trasporto. La polizza RC professionale obbligatoria non copre neanche i casi in cui l’architetto assicurato figuri come appaltatore edile, i casi di obbligazioni fiscali, di ingiuria, fallimento, frode e simili.
I soggetti assicurati – Ovviamente questa polizza assicurativa può essere accesa direttamente dal singolo architetto che lavora come libero professionista. Nel caso di uno studio di architetti associati la situazione cambia. Nonostante ogni architetto possa comunque decidere di accendere una polizza a proprio nome lo studio deve accendere una polizza che copra tutti gli associati, tutti i soci e anche tutti gli eventuali collaboratori.
Quale assicurazione scegliere – Ogni Ordine degli Archetti regionale ha una polizza RC professionale di riferimento che gli iscritti possono scegliere, polizze queste che solitamente vengono offerte a tariffe vantaggiose e che sono ottime proprio perché sono state create ad hoc per questa professione. Ogni architetto ed ogni studio di architetti però possono scegliere una qualsiasi polizza professionale di una qualsiasi compagnia. Sono disponibili queste polizze ad oggi anche sui siti di comparazione dei prezzi, in questo modo gli architetti possono quindi richiedere un preventivo a decine di compagnie e scoprire quelle più adatte alla loro professione e più convenienti dal punto di vista economico.
Il rinnovo della polizza RC professionale – Non esiste il tacito rinnovo della polizza. Prima che la polizza scada l’assicurato viene quindi contatto dalla compagnia assicurativa. È libero a quel punto di richiedere il rinnovo della polizza RC professionale oppure di lasciarla decadere e di accenderne una nuova con un’altra compagnia assicurativa.