Per tutti i consulenti del lavoro iscritti regolarmente all’albo è diventata obbligatoria la stipula di una polizza RC professionale a partire dal 13 agosto 2013. A decretare l’obbligatorietà di questo speciale tipo di assicurazione è stato il D.P.R. 137/2012 del 7 agosto 2012.
Consulenti del lavoro, i rischi coperti dalla polizza RC professionale – I consulenti del lavoro sono soggetti ogni giorno a molte pressioni, devono infatti stare dietro ad una burocrazia davvero molto pesante per riuscire a svolgere la loro attività alla perfezione e questo comporta un’elevata possibilità di cadere in errore. Il rischio è presente in ogni momento dell’attività, ma è ovvio che situazioni di stress e di stanchezza possono far aumentare questo rischio. Tra gli errori più comuni che i consulenti del lavoro possono compiere troviamo la negligenza nella redazione dei contratti che regolano le attività di prestatori di lavoro, l’inadempienza dei propri doveri, gli errori nel’individuazione del migliore contratto per una determinata tipologia di assunzione e infine gli errori di calcolo per le somme che devono essere versate agli enti previdenziali. Si tratta di errori che sembrano a prima vista di poca importanza e che invece possono avere delle conseguenze gravi per i clienti, clienti che quindi possono richiedere un risarcimento. Riuscire a dare il giusto risarcimento senza una polizza assicurativa è difficile, proprio per questo motivo nasce l’obbligatorietà della polizza RC professionale.
Per i libri professionisti e per gli studi associati – La polizza RC professionale obbligatoria deve essere stipula dai consulenti del lavoro che operano come liberi professionisti, ma anche da coloro che operano in uno studio associato. In questo secondo caso lo studio può decidere di optare per una sola polizza che copra tutti i suoi associati, i partner e i collaboratori.
La retroattività – Tutte le polizze RC professionali obbligatorie, compresa quindi anche quella per i consulenti del lavoro, offrono una copertura anche per eventi che hanno avuto luogo in passato, nello specifico per eventi che hanno avuto luogo nei due anni precedenti alla stipula del contratto assicurativo. I consulenti del lavoro possono richiedere alla compagnia assicurativa l’allungamento di questo periodo di retroattività sino a 5 anni, a 10 anni o anche in modo illimitato.
Le estensioni alla polizza RC professionale per i consulenti – Può capitare che un consulente del lavoro non svolga solo ed esclusivamente l’attività di consulente, la sua professionalità lo può portare infatti anche verso altre tipologie di cariche. Proprio per questo motivo sono previste varie estensioni per le polizze RC professionali per i consulenti, estensioni tra cui l’assicurato può scegliere quella più adatta alle sue mansioni. Le estensioni per i consulenti sono relative all’attività di sindaco e revisore dei conti, di amministratore oppure per la predisposizione del visto di conformità.
Le richieste di risarcimento che non rientrano nella polizza – Come abbiamo prima avuto modo di osservare la copertura permette al consulente del lavoro di sentirsi protetto in caso di errori, errori che ovviamente devono essere del tutto involontari. Gli atti dolosi quindi e le frodi non possono in alcun modo rientrare nella copertura assicurativa. Non rientro nella copertura neanche le insolvenze, il fallimento, le obbligazioni fiscali, la diffamazione, i danni conseguenziali. Ricordiamo infine che per poter fare affidamento sulla copertura assicurativa è necessario che colui che chiede un risarcimento non sia in partecipazione con l’assicurato.
A chi rivolgersi – Il consulente del lavoro può rivolgersi al proprio albo professionale per la stipula della polizza RC. L’albo indirizzerà allora il consulente del lavoro verso una compagna assicurativa con la quale ha stipulato una convenzione, in questo modo il consulente può ottenere una polizza a hoc per il suo lavoro e degli ottimi vantaggi economici. In alternativa il consulente del lavoro può decidere di cercare la polizza migliore tra le offerte delle molte compagnie oggi attive sul mercato.
Rinnovare la polizza – La polizza RC professionale obbligatoria ha validità di un anno. Quando si avvicina la sua scadenza la compagnia chiama l’assicurato per informarlo. A quel punto l’assicurato può chiedere di rinnovare la polizza, soluzione questa che consigliamo a coloro che si sono trovati bene con quella compagnia e che pensano che la polizza stipulata sia adatta alle loro esigenze e sia adeguata dal punto di vista economico. L’assicurato può in alternativa lasciare che la polizza scada accendendone contemporaneamente una nuova. Consigliamo in questo caso di farsi fare vari preventivi per scoprire quale sia la compagnia più adatta.