Polizza Infortuni: Inabilità Temporanea e Invalidità permanente dell’assicurato

Importante caso di indennizzo è l’inabilità temporanea al lavoro dell’assicurato.

 

Per inabilità temporanea deve intendersi l’ipotesi in cui l’infortunio determini l’impossibilità per il soggetto assicurato di compiere la propria occupazione lavorativa per un certo lasso di tempo.

 

In caso di inabilità temporanea all’assicurato viene garantita una diaria giornaliera, volta ad arginare le conseguenze negative di natura economica derivanti da un infortunio che limiti la capacità del soggetto di svolgere la propria attività lavorativa (quella dichiarata in polizza) per un determinato numero di giorni.

 

In genere, è previsto che sia riconosciuta all’assicurato una diaria in forma ridotta nell’eventualità in cui l’inabilità non sia totale e permetta comunque al soggetto assicurato di svolgere in parte la propria attività lavorativa.

 

Talvolta possono essere presenti delle franchigie; la diaria, in questi casi, potrà essere versata dalla compagnia di assicurazioni o dall’intermediario assicurativo solo in presenza di un’inabilità temporanea che si protrae oltre un certo periodo di tempo.

 

Invalidità permanente dell’assicurato

 

Ulteriore ipotesi di indennizzo nel caso di stipula di una polizza infortuni, è  l’invalidità permanente dell’assicurato.

 

Per invalidità permanente deve intendersi il caso in cui l’infortunio produca danni irrimediabili e destinati a permanere per l’intera vita dell’assicurato, tali da comprometterne la capacità di svolgere una qualsiasi attività lavorativa. L’invalidità permanente deve manifestarsi entro un certo periodo di tempo dal momento in cui si è verificato l’infortunio, in base a quanto previsto dal contratto di assicurazione.

 

Per determinare l’indennizzo che deve essere corrisposto all’assicurato in caso di invalidità permanente si fa riferimento ad apposite tabelle, contenute nella polizza, che associano a ciascun tipo di denominazione fisica (anatomica o sensoriale) un valore percentuale indicativo della riduzione della capacità lavorativa generica subita dal soggetto.

 

Le tabelle che si prendono in considerazione per stimare la riduzione della capacità generica dell’assicurato di compiere un’attività lavorativa variano da compagnia a compagnia.

 

Esistono tuttavia due tabelle cui si fa spesso riferimento: la tabella dell’Ania (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) e quella dell’Inail (Istituto Nazionale Assicurazioni Infortuni sul Lavoro), generalmente più favorevole all’assicurato.

 

In presenza di più menomazioni, per la determinazione dell’indennizzo spettante all’assicurato si procede alla somma delle percentuali riconducibili a ciascuna menomazione, fino ad una percentuale totale massima del 100%.

 

E’ possibile che vi siano tipi di invalidità non previsti dalla tabella; in tal caso, la determinazione della riduzione della capacità  lavorativa generica del soggetto assicurato sarà effettuata mediante criteri utilizzati da medici legali.

 

Su richiesta dell’assicurato (di norma, al prezzo di una maggiorazione del premio) è possibile fare in modo che la compagnia di assicurazioni, nel valutare l’invalidità permanente dell’assicurato, tenga conto dell’effettiva occupazione lavorativa dello stesso.

 

In questo caso, l’assicurato sarà titolato a ricevere un risarcimento decisamente più consistente nell’eventualità in cui l’infortunio vada a danneggiare irreparabilmente quelle parti del corpo essenziali per lo svolgimento di quella specifica attività lavorativa.
E’ possibile che il contratto di assicurazione preveda una franchigia a carico dell’assicurato, che può essere assoluta o relativa.

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